Dal 2025 l'assicurazione contro terremoti, alluvioni e frane non è più una scelta per le imprese italiane: è un obbligo di legge, con scadenze differenziate per dimensione aziendale e conseguenze concrete per chi non si adegua. Le ultime finestre si sono chiuse nel 2026. Ecco che cosa prevede la norma, che cosa copre davvero una polizza catastrofale e quali sono i limiti che il decreto attuativo impone alle compagnie.
La norma e chi è obbligato
L'obbligo nasce dalla Legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023, art. 1, commi 101-111) ed è stato reso operativo dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2025, n. 18, emanato da MIMIT e MEF. Riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione nel Paese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese.
La platea è larghissima: società di capitali e di persone, ditte individuali, cooperative, artigiani, commercianti. L'unica esclusione strutturale riguarda gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, per i quali resta il sistema di gestione del rischio agricolo già esistente.
L'errore più comune è pensare che l'obbligo riguardi solo la manifattura strutturata. Un negozio con un locale di proprietà, un laboratorio artigiano, uno studio organizzato in forma d'impresa: se sono iscritti al Registro delle imprese e possiedono beni della categoria indicata, rientrano.
Le scadenze per dimensione d'impresa
Il legislatore ha scaglionato l'obbligo in funzione della dimensione aziendale, con proroghe successive per i segmenti più piccoli.
| Categoria d'impresa | Termine per adeguarsi |
|---|---|
| Grandi imprese | 31 marzo 2025 |
| Medie imprese | 30 settembre 2025 |
| Micro e piccole imprese (regola generale) | 31 dicembre 2025 |
| Micro e piccole imprese di commercio e turismo | 31 marzo 2026 |
| Imprese della pesca e dell'acquacoltura | 31 dicembre 2026 |
Le soglie dimensionali seguono la raccomandazione europea 2003/361/CE: microimpresa fino a 9 addetti e 2 milioni di fatturato o totale di bilancio; piccola impresa fino a 49 addetti e 10 milioni; media impresa fino a 249 addetti, 50 milioni di fatturato o 43 milioni di totale di bilancio. Sopra questi valori si è grande impresa.
Eventi e beni coperti
Il perimetro non è liberamente definibile dalle parti: la norma indica esattamente quali eventi e quali categorie di beni devono rientrare.
Gli eventi
Sono cinque, tutti di natura catastrofale: sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane. Non rientrano nell'obbligo grandine, vento, sovraccarico neve o altri eventi atmosferici, che restano coperture facoltative da valutare a parte e che, in molte aree del Paese, generano sinistri più frequenti di quelli catastrofali.
I beni
L'obbligo copre le immobilizzazioni materiali indicate nell'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
Sono espressamente esclusi dall'obbligo le merci e le scorte di magazzino, gli immobili in costruzione, i beni gravati da abuso edilizio o costruiti senza le autorizzazioni previste, e le spese di demolizione e sgombero.
Per un'impresa commerciale o per un magazzino, il valore delle scorte può superare quello dei muri. La polizza obbligatoria per legge non le copre: assolvere l'obbligo non significa aver protetto l'attività. La copertura delle merci va richiesta come estensione contrattuale distinta.
Franchigie e massimali: i paletti del decreto
Il DM 18/2025 introduce vincoli che tutelano l'impresa assicurata e vanno conosciuti prima di confrontare le offerte.
| Somma assicurata | Limite di indennizzo minimo | Scoperto massimo |
|---|---|---|
| Fino a 1 milione di euro | Pari alla somma assicurata | 15% del danno indennizzabile |
| Da 1 a 30 milioni di euro | Non inferiore al 70% della somma assicurata | 15% del danno indennizzabile |
| Oltre 30 milioni di euro | Liberamente negoziabile tra le parti | |
Sul versante dell'offerta il decreto prevede un obbligo a contrarre in capo alle compagnie autorizzate al ramo 8, entro i limiti della propria capacità di assunzione del rischio. È una tutela pensata per le imprese collocate in zone ad alta pericolosità sismica o idrogeologica, che altrimenti rischierebbero di non trovare mercato.
Che cosa rischia chi non si assicura
Il legislatore non ha previsto una sanzione pecuniaria diretta. Ha scelto una leva diversa e, per molte imprese, più incisiva: l'inadempimento viene valutato nell'accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, comprese quelle a valere su fondi europei. Sono state individuate undici misure agevolative interessate, dai contratti di sviluppo al sostegno alle start-up, fino agli incentivi per l'economia circolare.
La verifica avviene al momento dell'erogazione del beneficio, con decorrenze scaglionate coerenti con le scadenze dimensionali. In concreto: un'impresa che partecipa a un bando e non è in regola può vedersi negare l'accesso o la liquidazione del contributo.
Va poi considerato l'effetto indiretto sulla responsabilità degli amministratori. In una società di capitali, non adempiere a un obbligo di legge che espone il patrimonio sociale a un rischio catastrofale non coperto è una condotta che può essere valutata sul piano della diligenza gestoria.
Il protection gap italiano
Lo studio GRINS-ANIA pubblicato nell'aprile 2026, realizzato con l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università di Messina su oltre 2,3 milioni di società di capitali nel periodo 2018-2024, fotografa una distanza netta tra l'Italia e i principali partner europei.
In Francia la copertura è pressoché universale, grazie a un sistema di garanzia pubblica che affianca il mercato. L'Italia si colloca su livelli sensibilmente più bassi, con il divario che si allarga scendendo verso le micro e piccole imprese. Lo studio segnala che il ritardo non dipende soltanto da una scarsa percezione del rischio, ma da barriere strutturali del mercato: è la ragione per cui il legislatore è intervenuto con un obbligo accompagnato dall'obbligo a contrarre.
Oltre l'obbligo: le coperture che servono davvero
Assolvere l'obbligo di legge mette al riparo dal rischio normativo. Non mette al riparo l'attività. Una valutazione seria del rischio d'impresa considera almeno queste voci.
- Danni indiretti e interruzione d'attività. Ricostruire il capannone è metà del problema: l'altra metà è il fatturato perso nei mesi di fermo, con i costi fissi che continuano a correre. È la garanzia più spesso dimenticata e quella che determina se un'impresa riapre.
- Merci e scorte, escluse dall'obbligo ma spesso la parte più consistente del valore esposto.
- Eventi atmosferici: grandine, vento, sovraccarico neve. Statisticamente più frequenti degli eventi catastrofali e fuori dal perimetro obbligatorio.
- RC verso terzi e RC prodotti, con attenzione ai massimali e alle attività effettivamente dichiarate.
- Cyber risk, oggi il rischio a crescita più rapida per le PMI italiane.
- Tutela legale d'impresa e coperture per gli amministratori.
Molte polizze aziendali portano valori fermi a quando furono stipulate. Con l'inflazione dei costi di costruzione degli ultimi anni, una somma assicurata datata produce sottoassicurazione: in caso di sinistro parziale scatta la regola proporzionale e l'indennizzo viene ridotto nella stessa proporzione. Una revisione dei valori è l'intervento a più alto rendimento che un'impresa possa fare sulle proprie coperture.
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), art. 1, commi 101-111.
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 30 gennaio 2025, n. 18, recante le modalità attuative dell'obbligo assicurativo per i danni catastrofali.
- ANIA, Polizza cat nat per le imprese, scheda informativa.
- Studio GRINS-ANIA con Università Ca' Foscari di Venezia e Università di Messina, Physical risk and natural catastrophes insurance: an analysis on Italian limited companies, aprile 2026.
- Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE sulla definizione di microimpresa, piccola e media impresa.
Questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce la consulenza professionale né le condizioni contrattuali. Il quadro normativo sull'obbligo assicurativo catastrofale è stato oggetto di ripetuti interventi e proroghe: verifica sempre la posizione della tua impresa con il tuo consulente prima di assumere decisioni. Dati aggiornati a settembre 2026.