In un Paese dove quasi l'intero territorio è classificato a rischio sismico o idrogeologico, meno di una casa su tredici è assicurata contro terremoti e alluvioni. Non è una questione di premi proibitivi: è che quasi nessuno lo chiede. Questa guida spiega che cosa copre davvero una polizza casa, dove si nascondono i meccanismi che riducono l'indennizzo e come si sceglie una somma assicurata che regga alla prova del sinistro.

Quante case italiane sono davvero coperte

I dati ANIA aggiornati al 31 marzo 2026 raccontano un mercato che cresce ma che parte da molto lontano.

52,1%delle abitazioni italiane ha una copertura incendio, dal 49% dell'anno primaANIA, marzo 2026
7,3%delle abitazioni è protetto contro terremoto e alluvioneANIA, marzo 2026
13,2 mlnpolizze incendio attive, in crescita del 7,1% in un annoANIA, marzo 2026

Le estensioni catastrofali sono 2,3 milioni, pari al 17,5% delle polizze incendio in essere: chi ha una polizza casa, nella grande maggioranza dei casi, non ha comprato la garanzia che serve contro l'evento più distruttivo.

Il divario territoriale è netto e va nella direzione sbagliata. Al Nord circa il 71% delle abitazioni ha una copertura incendio e il 9,4% l'estensione catastrofale. Al Sud la copertura incendio resta sotto il 23% e quella catastrofale si ferma in media al 2,4%, proprio nelle aree dove la pericolosità sismica è più alta.

Le garanzie di una polizza casa

Una polizza abitazione è modulare. Conoscere i moduli serve a non pagare per ciò che non serve e a non scoprire buchi dopo.

GaranziaChe cosa risolveNota pratica
Incendio e fabbricatoIncendio, fulmine, scoppio, esplosione, implosioneÈ la garanzia base a cui si agganciano quasi tutte le altre
Danni da acquaRottura di tubature, spargimento d'acqua, ricerca del guastoVerifica se copre anche le spese di ricerca e ripristino, spesso la voce più cara
Eventi atmosfericiGrandine, vento, sovraccarico neve, caduta alberiAttenzione ai limiti su tende, pannelli solari e strutture leggere
Furto e rapinaContenuto sottratto, danni da effrazioneQuasi sempre subordinata a mezzi di chiusura minimi previsti in polizza
RC capofamigliaDanni involontari a terzi causati da te o dal nucleo familiareIl rapporto tra costo e protezione più favorevole dell'intero contratto
Eventi catastrofaliTerremoto, alluvione, inondazione, franaEstensione facoltativa, oggi detraibile al 19% senza tetto di spesa
Assistenza e tutela legaleIdraulico o fabbro d'urgenza, spese legali per controversie domesticheUtile soprattutto in condominio e nei rapporti di vicinato

La RC capofamiglia, la più sottovalutata

È la garanzia che protegge dai danni involontari causati a terzi nella vita privata, da chiunque faccia parte del nucleo familiare. Non riguarda solo la casa: segue le persone.

Copre il classico allagamento dell'appartamento sottostante, ma anche il bambino che rompe la vetrina di un negozio, il cane che morde un passante, la bicicletta che urta un pedone, il vaso caduto dal balcone. Sono eventi rari, ma quando accadono e c'è un danno alla persona gli importi possono diventare molto rilevanti, e rispondono il patrimonio personale e quello familiare.

Le esclusioni da leggere per prime

La RC capofamiglia esclude quasi sempre i danni causati nell'esercizio di attività professionale, quelli derivanti dalla circolazione di veicoli a motore (che competono alla RCA) e i danni ai beni che si hanno in consegna o custodia. Se in casa lavora una persona con contratto domestico, verifica che il contratto preveda la copertura per i danni a lei cagionati.

La regola proporzionale: il meccanismo che dimezza gli indennizzi

È il punto tecnico che decide la qualità di una polizza casa, e quasi nessuno lo verifica al momento della firma. Se al momento del sinistro il valore reale del bene è superiore alla somma dichiarata in polizza, l'indennizzo non viene pagato per intero fino a concorrenza della somma assicurata: viene ridotto nella stessa proporzione tra somma assicurata e valore reale (art. 1907 del codice civile).

Un esempio numerico

Assicuri il contenuto per 30.000 euro, ma il valore reale è 60.000. Subisci un furto da 20.000 euro. Poiché hai assicurato metà del valore, ricevi metà del danno: 10.000 euro, non 20.000. La somma assicurata non è stata superata, eppure l'indennizzo è dimezzato.

Ci sono due modi per neutralizzare il problema. Il primo è dichiarare valori realistici e aggiornarli quando cambiano, dopo una ristrutturazione o l'acquisto di beni importanti. Il secondo è scegliere contratti che prevedano la deroga alla regola proporzionale entro una certa percentuale di scostamento, oppure formule a valore intero con clausola di sottoassicurazione tollerata. Va chiesto esplicitamente: raramente è la configurazione proposta per prima.

Collegata a questa scelta c'è quella tra valore a nuovo e valore d'uso. Il valore a nuovo indennizza il costo di ricostruzione o riacquisto senza applicare il degrado; il valore d'uso lo sottrae. Su un fabbricato di trent'anni la differenza tra le due formule può essere di decine di migliaia di euro.

Terremoto e alluvione: conviene?

La copertura catastrofale sulla prima casa non è obbligatoria, a differenza di quanto ora previsto per le imprese. La domanda quindi è se valga il costo.

Tre elementi da mettere sul piatto. Il primo è che l'intervento pubblico dopo un evento catastrofale non è un diritto: dipende dalla dichiarazione dello stato di emergenza, dalle risorse stanziate e dai criteri del singolo provvedimento, con tempi lunghi e ristori spesso parziali. Il secondo è che il premio dipende dalla zona sismica e dalla classe di rischio idraulico: in molte aree del Centro-Nord la garanzia costa una frazione del premio complessivo. Il terzo è fiscale: dal quadro attuale i premi delle polizze contro gli eventi calamitosi relative a unità immobiliari a uso abitativo sono detraibili al 19% senza limite di importo, il che ne riduce sensibilmente il costo effettivo.

Se sei in affitto o affitti a terzi

Il caso più frequente di scopertura riguarda chi vive in una casa non di proprietà. La polizza del proprietario copre il fabbricato, non i beni dell'inquilino né la sua responsabilità.

  • Inquilino: servono la copertura del contenuto e soprattutto la garanzia ricorso terzi e la responsabilità verso il locatore, per i danni al fabbricato causati per esempio da un incendio partito dall'appartamento.
  • Proprietario che affitta: verifica che il contratto sia configurato per immobile locato, condizione che spesso modifica premi e garanzie, e valuta la copertura per i danni causati dal conduttore e per la perdita dei canoni in caso di inagibilità.
  • Locazioni brevi: molti contratti standard escludono l'uso turistico ricettivo. Se affitti sulle piattaforme, dichiaralo, altrimenti rischi la scopertura proprio nel periodo di maggiore esposizione.

La checklist prima di firmare

Le sei domande giuste
  • La somma assicurata sul fabbricato riflette il costo di ricostruzione attuale, non il valore di mercato né il prezzo d'acquisto?
  • Il contratto prevede una deroga alla regola proporzionale? Entro quale percentuale?
  • L'indennizzo è a valore a nuovo o a valore d'uso?
  • Quali mezzi di chiusura sono richiesti perché operi la garanzia furto? La casa li ha davvero?
  • La garanzia danni da acqua include ricerca del guasto e ripristino, e con quale limite?
  • Il massimale della RC capofamiglia è adeguato? Su un danno alla persona, importi bassi si esauriscono in fretta.
Fonti
  1. ANIA, dati sulle polizze incendio e sulle estensioni catastrofali delle abitazioni, aggiornamento al 31 marzo 2026.
  2. Codice civile, art. 1907 (assicurazione parziale e regola proporzionale) e artt. 1882 e seguenti.
  3. Agenzia delle Entrate, disciplina della detrazione dei premi per polizze contro eventi calamitosi su unità immobiliari a uso abitativo.
  4. Studio GRINS-ANIA sul protection gap italiano, aprile 2026.

Questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce le condizioni contrattuali. Garanzie, esclusioni, franchigie e massimali effettivi sono quelli indicati nel set informativo e nelle condizioni di polizza del prodotto scelto. Dati aggiornati a settembre 2026.